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Utilizzo agronomico del digestato. Stampa E-mail
News - Zootecnia
vacca6(12 agosto 2010)
Per digestato o biodigesto si intende il materiale in uscita dal processo di digestione anaerobica di biomasse dedicate o residue.
La possibilità di utilizzare in campo il digestato dipende dal suo inquadramento normativo, al momento di difficile interpretazione a causa della presenza di diversi provvedimenti, nessuno dei quali però in grado di trattare l'argomento in maniera esaustiva.
Lo scenario è quindi dominato da una gran quantità di interpretazioni divergenti tra gli Operatori del settore agro-energetico e gli Enti Locali preposti alla concessione delle necessarie autorizzazioni.

In attesa di un atto normativo unico, le condizioni attualmente valide per poter utilizzare in campo il digestato senza sconfinare nell'ambito del recupero rifiuti, operazione soggetta a specifica autorizzazione, sono:

  • l'assenza di biomasse in ingresso al digestore classificabili come rifiuti;
  • l'inquadramento dell'attività di trasformazione energetica delle biomasse come attività agricola "connessa" (ai sensi dell'articolo 2135, comma 3 del codice civile e di quanto stabilito dalle Finanziarie 2006 e 2007);
  • l'assenza di trattamenti e trasformazioni merceologiche o qualitative del digestato (o delle sue frazioni separate solida/liquida) prima dell'utilizzo in campo.

La contemporanea presenza di queste condizioni in base alla normativa applicabile comunitaria e nazionale, esula dalla questione "rifiuti" e consente la sua classificazione come sottoprodotto derivante da attività agricola (la digestione anaerobica) ed utilizzato in attività agricola (a beneficio di terreni e colture).

Se le matrici organiche in ingresso al digestore sono reflui zootecnici, da soli o in miscela con altre biomasse-non rifiuto, il digestato e il suo utilizzo sono assoggettati alle prescrizioni contenute nel dm 7/4/2006 che ne regola tempi di stoccaggio, criteri e divieti di spandimento, modalità di trasporto, adempimenti documentali e, soprattutto, dosaggi di nutrienti:

  • max 170 kg/(ha x anno) di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Vulnerabile ai Nitrati da fonte agricola (Zvn), inteso come quantitativo medio aziendale;
  • max 340 kg/(ha x anno) di azoto zootecnico (o di origine zootecnica) in Zona Ordinaria (Zo), inteso come quantitativo medio aziendale.

Se il digestato è invece prodotto a partire da una dieta priva di effluenti animali (ad esempio da scarti agricoli o agroindustriali, da colture dedicate, ecc.), si apre lo scenario regolamentato a livello regionale, sia nella normazione dell'uso agronomico del digestato "non zootecnico", sia nel sostegno alla nascita di impianti di digestione anaerobica a dieta esclusivamente vegetale.

La Regione Emilia-Romagna, ad esempio, attraverso la Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2008 n. 1255, ha classificato come "fertilizzante organico" il digestato derivante da cinque categorie di matrici vegetali e animali di larga diffusione, e ha normato i l suo utilizzo agronomico in relazione a quattro diverse tipologie di refluo in uscita dall'impianto.

Maggiori informazioni sulla regolamentazione qui

 

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