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Alcune importanti novità Stampa E-mail
Fiscale
(23 marzo 2009)
Ecco alcune novità su importanti tematiche di stampo fiscale: IVA per cassa, debiti tributari da condono, scomputo delle ritenute, spese di telefonia, mutui e altro ancora. Un bollettino in cui AgricolturaWeb ha raccolto le news degli ultimi giorni riguardanti l'amministrazione delle finanze aziendali.
IVA per cassa: volume d'affari fino a 200.000 euro
 
A seguito dell'approvazione da parte della UE, sarà firmato nei prossimi giorni dal Ministro dell'Economia il Provvedimento attuativo per l'applicazione del meccanismo dell'IVA per cassa introdotto dal D.L. n. 185/2008.
Per poter beneficiare del nuovo regime IVA ad "esigibilità differita", il Provvedimento ha, inoltre, fissato il volume d'affari nell'importo massimo di euro 200 mila.
Pertanto, nel rispetto delle altre condizioni previste dal D.L. n. 185/2008, i contribuenti che hanno un volume d'affari inferiore ad euro 200.000,00, potranno differire il pagamento dell'IVA a debito al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo.
Fonte Seac-Info

Scomputo delle ritenute anche senza certificazione: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 19 marzo 2009, n. 68, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alla possibilità di scomputare le ritenute sui redditi da lavoro autonomo e d'impresa quando manca la certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
Secondo il documento di prassi, professionisti ed imprenditori potranno scomputare dall'IRPEF le ritenute subite sui relativi redditi, anche in assenza della certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta.
A tal fine, tuttavia, dovranno essere esibiti la fattura ed il bonifico bancario comprovante l'importo percepito; inoltre, in caso di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente sarà tenuto alla presentazione anche di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarare sotto propria responsabilità che la documentazione esibita (es. bonifico) sia relativa ad una determinata fattura.
Fonte Seac-Info 

Debiti tributari da "condono": espropriazione semplificata

Con Circolare 19 marzo 2009, n. 10, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti di tipo applicativo relativamente alle disposizioni contenute nel "Decreto anticrisi". E' stato precisato, tra l'altro, che per quanto attiene i debiti tributari da "condono" l'agente della riscossione possa procedere all'espropriazione immobiliare dei beni del debitore secondo una procedura semplificata.
Tale iter procedurale consente:
di intraprendere l'espropriazione forzata su beni immobili quando i debiti da "condono" siano superiori a cinquemila euro, sempre che il valore del bene non sia inferiore a tale limite;
di disapplicare le norme relative all'iscrizione di ipoteca di cui all'articolo 77, D.P.R. n. 602/1973, anche qualora il credito non superi il limite del 5% del valore dell'immobile.
L'Amministrazione finanziaria ha infine previsto che l'agente della riscossione, decorso il termine per il pagamento della cartella, possa accedere ai dati (conti correnti bancari e postali) del debitore attraverso l'anagrafe tributaria.
Fonte Seac-Info 

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Rivendita di prima casa assegnata da cooperativa: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 17 marzo 2009, n. 67, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il termine di decadenza dei cinque anni ai fini delle agevolazioni fiscali, in caso di rivendita da parte di un socio di cooperativa, assegnatario di un immobile adibito a prima casa, decorre dalla data del rogito e non dalla data del verbale di assegnazione dell'immobile.
Infatti, solo la data del rogito notarile sancisce il momento di trasferimento del diritto reale di proprietà dalla cooperativa al socio assegnatario.
Fonte Seac-Info

 

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 Circolare delle Entrate: raggruppate le risposte fornite alla stampa specializzata

Con Circolare 13 marzo 2009, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha raggruppato, in ordine di argomento, le risposte fornite in occasione dei recenti incontri con gli esperti della stampa specializzata, relative alle novità contenute nelle ultime disposizioni di legge approvate.
Si riportano, in sintesi, alcuni dei principali temi presenti nella Circolare:

IRPEF (plusvalenze su partecipazioni, dividendi, redditi di lavoro autonomo, detrazioni per carichi di famiglia di soggetti extracomunitari);
rivalutazione dei beni (ambito di applicazione, calcolo del plafond per le spese di manutenzione, rivalutazione in assenza di pagamento dell'imposta sostitutiva, beni in leasing, beni iscritti in bilancio tra i beni merce);
riallineamento a seguito di operazioni straordinarie (periodo d'imposta a decorrere dal quale si considerano riconosciuti i maggiori valori affrancati, marchi e avviamento, imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie: società che posseggono "singoli beni"; realizzo dei beni affrancati e riallineamento di altre attività con aliquota ordinaria);
altri quesiti in merito al reddito d'impresa (nozione di "beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione", accordi di ristrutturazione dei debiti, consolidato fiscale nazionale, quantificazione degli interessi impliciti nei canoni di leasing);
novità IRAP: base imponibile e deducibilità dalle imposte dirette;
IVA (cessione di contratto di leasing di autovettura, base imponibile delle cessioni di autovetture usate, responsabilità solidale degli acquirenti di immobili, trattamento degli interventi di recupero edilizio, aliquota agevolata sulle cessioni di immobili recuperati, rimborso IVA per acquisto di beni ammortizzabili, esigibilità "per cassa" e pagamenti frazionati, detrazione dell'imposta erroneamente addebitata).

Fonte Seac-Info

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 Scomputo delle ritenute anche senza certificazione: anticipazione del Direttore delle Entrate

Nel corso del primo "Congresso nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili", tenutosi a Torino, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate è intervenuto fornendo una serie di anticipazioni in materia fiscale.
In particolare, è stata annunciata l'emanazione di una prossima Circolare, che consentirà lo scomputo delle ritenute non certificate dal sostituto d'imposta. In sostanza, i professionisti potranno dare prova dell'avvenuto pagamento semplicemente presentando una copia del bonifico bancario o della parcella.
Fonte Seac-Info

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 Detrazione IVA per la piscina dell'agriturismo: Risoluzione delle Entrate

Con Risoluzione 16 marzo 2009, n. 65, l'Agenzia delle Entrate si è espressa a favore della detraibilità dell'IVA delle spese sostenute da un agriturismo per la costruzione di una piscina, se considerata strumentale allo svolgimento dell'attività.
L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che qualora:
l'impresa abbia optato per il regime ordinario;
la piscina rispetti le norme tecniche della legge regionale;
il terreno su cui la piscina viene costruita sia di proprietà dell'agriturismo,
è possibile detrarre l'IVA e dedurre i costi di costruzione per la determinazione del reddito d'impresa
Fonte Seac-Info

 

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Contributi erogati dall'UE: esercizio del diritto di detrazione IVA

Con Risoluzione 11 marzo 2009, n. 61, l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, si è espressa in merito al corretto trattamento IVA dei contributi a fondo perduto erogati dalla Comunità europea.
Secondo l'Amministrazione finanziaria, l'esclusione dall'assoggettamento ad IVA dei contributi comunitari, in quanto mere cessioni di denaro o crediti in denaro, non comporta la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti inerenti, qualora abbiano ad oggetto beni strumentali utilizzati per operazioni imponibili.
Fonte Seac-Info

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 Spese di telefonia: deducibilità integrale se totalmente inerenti

Con la Norma di comportamento n. 175, l'Associazione italiana dottori commercialisti si è espressa in merito alla deducibilità fiscale delle spese di telefonia fissa e mobile.
Seconda l'Associazione, le spese telefoniche per la trasmissione elettronica dei dati possono beneficiare della deducibilità integrale dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo, qualora tali apparecchiature o servizi di trasmissione, per natura o destinazione, non possano neppure potenzialmente avere un utilizzo promiscuo.
Di conseguenza, si ritiene che la limitazione alla deducibilità (80%) prevista dall'art. 102, comma 9, TUIR, si applichi solo alle apparecchiature che (anche potenzialmente) si prestano ad uso personale o extra-aziendale.
Fonte Seac-Info

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 Mutui al 4%: istituito il codice tributo

Con Risoluzione 11 marzo 2009, n. 59/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo "6811", che permette a banche e intermediari finanziari di recuperare in compensazione il credito d'imposta anticipato per la quota di mutui prima casa a carico dello Stato, come stabilito dal D.L. n. 185/2008.
Tuttavia, per rendere efficaci gli sconti sui mutui, l'ABI deve predisporre una circolare informativa contenente le indicazioni per la corretta applicazione del Decreto legge
Fonte Seac-Info

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