Buone Feste da Cia-FC
(23 dicembre 2011) La CIA - Confederazione Italiana Agricoltori di Forlì-Cesena augura a tutti gli utenti di AgricolturaWeb un buon Natale e un felice 2012.
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(14 novembre 2011) Pronto il bando per finanziare la promozione dei prodotti biologici ai consumatori.
(23 settembre 2011) Dopo più di due mesi dall'approvazione della Legge 12 Luglio 2011 n. 106 è stato finalmente emanato ieri il decreto dell'Economia del 14 settembre 2011 che fornisce le indicazion...
| Agriturismo: è possibile detrarre i costi e l'IVA della piscina. |
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| Fiscale |
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(23 marzo 2009) La risoluzione n. 65/E del 16 marzo, ha chiarito che una azienda agrituristica che realizzasse, all'interno della propria struttura, una piscina a uso dei clienti, potrà detrarre l'Iva sui costi sostenuti per la costruzione della piscina e potrà dedurre i costi ai fini della determinazione del reddito d'impresa. Ovviamente ciò è possibile solo ad alcune condizioni. In alternativa, è possibile optare per l'adozione del regime ordinario (con vincolo per tre anni), con effetti sia ai fini Iva che per le imposte dirette. Per poter detrarre l'Iva, inoltre, la piscina deve essere utilizzata come bene strumentale per l'esercizio dell'attività agrituristica e deve possedere le caratteristiche tecniche previste dalle leggi regionali. Stessi presupposti sono indispensabili per poter dedurre i costi al momento della determinazione del reddito dell'impresa agrituristica. In questo caso, però, occorre anche che la piscina sia costruita su un terreno di proprietà dell'agriturismo; solo così, infatti, può essere considerata bene immobile strumentale ammortizzabile di proprietà dell'impresa e quindi i relativi costi possono essere deducibili. Se l'azienda, invece, realizza la piscina su un terreno di proprietà di terzi, le spese sono da inquadrare tra le "altre immobilizzazioni immateriali" e la piscina, poiché non è separabile dal terreno in cui è sita, non può essere considerata un bene ammortizzabile per chi l'ha realizzata. Di conseguenza, i relativi costi di costruzione rientrano tra gli oneri pluriennali disciplinati dall'articolo 108, comma 3, del Tuir.
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