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Abolito il divieto di cumulo tra pensione di anzianità e lavoro dipendente autonomo dal 01/01/2009 Stampa E-mail
Fiscale

Sono cumulabili con reddito di lavoro dipendente e autonomo:

  • le pensioni di anzianità, anche quelle costituite con meno di 40 anni di contribuzione, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
  • le pensioni di vecchiaia interamente liquidate nel sistema contributivo costistuite con una anzianità pari o superiorea 40 anni;
  • le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 per le donne;

Rimangono esclusi dalla totale cumulabilità le pensioni di inabilità, gli assegni di invalidità e le pensioni ai superstiti.

La trattenuta per i soggetti invalidi è rispettivamente del 25% e del 50%, se i redditi da lavoro superano il trattamento minimo erogato dall'inps di 4 volte o di 5 volte. La pensione non subisce riduzioni solo per chi ha acquisito il diritto dopo 40 anni di contribuzione o per coloro che beneficiano del trattamento minimo.

Per quel che concerne, invece, le pensioni di reversibilità, la decurtazione dell'assegno si ha in presenza di redditi di qualsiasi natura (e non, quindi, solo di lavoro). La riduzione può essere del 25%, se i redditi superano di tre volte il trattamento minimo inps; del 40%, se lo superano di 4 volte; del 50%, se lo superano di 5.

 

 

 

 

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