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I comproprietari dell'area edificabile versano l'ICI con riferimento al terreno agricolo Stampa E-mail
News - Agricoltura
Venerdì 03 Settembre 2010 17:05
filari2(3 settembre 2010)
Con Sentenza 30 giugno 2010, n. 15566, la Corte di Cassazione ha precisato che qualora un terreno edificabile, adibito all'esercizio dell'attività agricola da parte di un coltivatore diretto, sia in proprietà, in maniera indivisa, anche di altre persone prive della qualifica agricola, queste ultime possono corrispondere l'ICI con riferimento al valore del terreno agricolo.

Infatti, anche se l'area sia in astratto fabbricabile, il terreno soggiace all'ICI in relazione al valore catastale, prescindendo dalla potenzialità edificatoria: la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo è infatti incompatibile con un eventuale sfruttamento edilizio.
Secondo la Suprema Corte un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini dell'applicazione dell'imposta laddove ricorrano tre condizioni:

  1. possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di IAP;
  2. la diretta conduzione da parte dei predetti soggetti;
  3. la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione.

Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all'ICI in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obbiettiva potenzialità edificatoria. In questi casi la considerazione dell'area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e,come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti domenicali.

Come detto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilità, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti. E' evidente che una diversa interpretazione porterebbe ad un risultato paradossale qualificando il bene come agricolo o come edificabile a seconda della soggettività del contribuente.

M. Fiorentino

 

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